Tutte le GUIDE ai mutui finanziamenti INGELMAN IMMOBILIARE Roma


Vai ai contenuti

sostituire un vecchio mutuo

soluzioni per il mutuo

Sostituire il vecchio Mutuo, portabilità del mutuo.

Sostituire il vecchio Mutuo, portabilità del mutuo.

Se la rata del mutuo che mensilmente dovete pagare è diventata esorbitante e continua a crescere, è arrivato il momento di andare a guardare il contratto sottoscritto e verificare le condizioni vigenti.
Tra le soluzioni applicabili esiste la possibilità di “sostituire” il mutuo cambiando banca ed avere così condizioni migliorative ed una rata più bassa.
Per fornirvi un nuovo preventivo è necessario che verifichiate le seguenti informazioni:
- debito residuo (rilevabile dal piano di ammortamento);
- tasso di riferimento applicato (Euribor 1, 3, 6….mesi);
- eventuale ulteriore tipologia di indicizzazione;
- spread % (in pratica il guadagno della banca);
- penali di anticipata estinzione;
- cancellazione d’ipoteca.

La nuova normativa introdotta dal Governo con il decreto legge nr. 7 del 1 febbraio 2007, prevede per tutti i mutui stipulati dopo tale data, la cosidetta portabilità del mutuo. Il mutuatario può cedere il proprio debito ad un'altra banca, attraverso atto pubblico o scrittura privata. Non si perdono i benefici fiscali per la prima casa.
Solitamente è possibile anche finanziare fino al 5% in più per sostenere le spese necessarie alla sostituzione del mutuo.
E’ bene precisare che nel caso in cui venga estinto il vecchio mutuo e ne venga stipulato uno nuovo dove l’immobile è lo stesso, il capitale concesso in garanzia è uguale alla quota residua del precedente mutuo, il mutuatario è lo stesso, ma la banca che concede il mutuo è variata, è comunque possibile detrarre gli interessi passivi del nuovo mutuo.
A tale proposito la Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 95 /E del 12 maggio 2000 cita testualmente: "Nel caso cui venga estinto un vecchio mutuo e ne venga acceso uno nuovo di importo non superiore alla quota capitale residua, maggiorata delle spese e oneri correlati, si continua a beneficiare della detrazione per oneri prevista dalla lettera b), del comma 1, dell’art. 13-bis del TUIR, come modificato dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, anche se il soggetto mutuante è diverso da quello originario.

guide immobiliari | Guida ai mutui | soluzioni per il mutuo | Mappa del sito


Menu di sezione:


Torna ai contenuti | Torna al menu