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Asta giudiziaria
Tipi di asta
vendita "senza incanto" vendita "con incanto"
Modalità di partecipazione alle aste

Un'asta giudiziaria è una particolare attività processuale attraverso cui il giudice, a seguito di un’esecuzione immobiliare o di un fallimento, dispone la vendita forzata di uno o più beni mobili o immobili di proprietà dell’esecutato o del fallito, al fine di ottenere una liquidità con la quale soddisfare, in tutto o in parte, i creditori intervenuti nel processo.


Tipi di asta

L'asta, o vendita che dir si voglia, può avvenire secondo diverse modalità: vendita "con incanto", vendita "senza incanto", vendita a trattativa privata. La vendita con o senza incanto viene adottata per i beni immobili, mentre per i beni mobili, specie se di piccolo valore, il giudice può adottare anche la vendita a trattativa privata.



La vendita "senza incanto", è una vendita che si svolge in forme piuttosto semplificate, poiché le offerte di acquisto non vengono fatte in pubblica udienza davanti al Giudice, ma sono direttamente depositate in cancelleria e successivamente valutate dal Giudice dell'esecuzione.

La vendita "con incanto", è una vendita che segue una più complessa procedura, in cui le offerte di acquisto vengono fatte in una pubblica gara ad offerte successive in aumento, davanti al Giudice o ad un Notaio, in caso di delega a quest'ultimo delle operazioni di vendita; alla fine l'aggiudicatario dell'asta sarà il maggior offerente.

L'aggiudicazione nella vendita con incanto dell'asta, però, una volta pronunciata, non è immediatamente definitiva in quanto chiunque, anche chi non ha partecipato alla gara, nel termine perentorio di dieci giorni dall'aggiudicazione stessa, può fare una successiva offerta che deve superare di almeno un sesto quella più alta raggiunta nell'incanto (si tratta del così detto aumento del sesto). Offerte inferiori sono invece inefficaci e quindi scartate.

Nel caso poi vi siano più offerte di aumento, il cancelliere del tribunale competente alla vendita, o il notaio delegato, deve darne pubblico avviso per provocare una nuova gara sull’offerta più alta. La gara in aumento, non costituisce il proseguimento dell’incanto ormai concluso ma una nuova fase procedurale, retta da regole proprie, che si svolgerà secondo le modalità della vendita senza incanto . Se invece c'è stato un solo offerente in aumento, allora il bene viene aggiudicato al quell'unico offerente, senza necessità della nuova gara in aumento.


Modalità di partecipazione alle aste

Le vendite relative agli immobili soggetti ad esecuzione immobiliare o procedure fallimentari e concorsuali sono effettuate dai magistrati del Tribunale, o per delega, dai Notai (Legge n° 302/98 del 3.08.1998).

Tutti possono partecipare o tramite avvocato per persona da nominare o mandatario munito di procura speciale, all'acquisto di immobili sottoposti a pignoramento o fallimento, ad eccezione del debitore esecutato o fallito (art. 579 c.p.c.).


Le modalità dell'incanto sono contenute nell'ordinanza di vendita; in particolare l'eventuale suddivisione dei beni in uno o più lotti, il prezzo base dell'incanto, il giorno e l'ora dell'incanto, l'ammontare della cauzione, la misura minima dell'aumento delle offerte e il termine, non superiore a trenta o sessanta giorni dall'aggiudicazione, entro il quale il prezzo deve essere depositato e le modalità di deposito (art. 581 c.p.c.).


L'offerta di partecipazione all'incanto deve essere depositata nella Cancelleria del Tribunale (Sezione Esecuzione Immobiliare o Sezione Fallimentare) con l'indicazione della procedura e dei beni (Lotti) che si intende acquistare (art. 580 c.p.c.). Alla domanda presentata in carta da bollo di Euro 14,62 deve allegarsi il 30% del prezzo base d'asta, di cui il 10% a titolo di cauzione e 20% per spese, a mezzo assegni circolari (solitamente il 25% del valore per gli immobili) intestati al Giudice dell'Esecuzione, o al Giudice del Fallimento, o del Fallimento o al Notaio Delegato. La domanda deve essere depositata entro le ore 13:00 del giorno precedente la vendita. Gli assegni, che valgono a titolo di anticipo sul prezzo e sugli oneri di aggiudicazione, vengono restituiti in caso di mancata assegnazione.


In sede d'asta gli acquirenti effettuano rilanci a voce, con aumenti superiori al rilancio minimo stabilito nel bando. Quando sarà rimasto un solo compratore interessato al rilancio, il lotto viene aggiudicato con un verbale di aggiudicazione temporanea.

Avvenuto l'incanto, entro giorni 10 dalla vendita, possono essere fatte offerte di acquisto in aumento purché superiori di un sesto al prezzo raggiunto nell'incanto (art. 584 c.p.c.). Tali offerte vengono depositate in cancelleria con assegni circolari e domanda in carta bollata da Euro 10,32, precisando il lotto e la procedura con modalità analoghe alle precedenti.


L'aggiudicatario deve versare nel termine (30 e/o sessanta) e nel modo fissato dall'ordinanza di vendita il prezzo più il 20% per spese. In caso di inadempienza dell'aggiudicatario nel termine stabilito, il giudice pronuncia con decreto la decadenza dell'aggiudicatario e la perdita della cauzione (10%) a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto (art. 587 c.p.c.)


In alcuni casi le aste non ricevono offerte (asta deserta): in questo caso è compito del giudice stabilire una nuova data per un'altra asta, con prezzo di partenza ridotto o con una diversa tipologia di vendita.



Pubblicazione

Le modalità di pubblicazione degli avvisi di vendita sono definite dalla legge 80 del 14 maggio 2005 n. 80. L'articolo 490 del Codice di procedura civile prevede che in caso di vendita all'asta di oggetti ed immobili derivanti da un atto esecutivo, venga pubblicato un avviso contenente tutti i dati di pubblico interesse. L'avviso deve essere affisso per tre giorni consecutivi nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo.

Se il valore dei beni mobili supera i 25.000 euro, o sono presenti immobili, l'avviso deve essere pubblicato anche in appositi siti internet e in quotidiani nazionali almeno 45 giorni prima del termine di presentazione delle offerte o della data dell'asta, congiuntamente a copia dell'ordinanza del giudice e ad una stima dei beni (ai sensi dell'art. 173-bis del codice di procedura civile). Se lo ritiene opportuno, il giudice può stabilire la diffusione della notizia anche a mezzo pubblicitario.


Nell'avviso d'asta deve essere omesso il nome del venditore.

Prima dell'introduzione dell'articolo 490, gli avvisi erano pubblicati solo sul Foglio annunci legali (su cui tuttora vige la pubblicazione).



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