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Fisco le imposte immobiliari
E' IMPORTANTE CONOSCERE PREVENTIVAMENTE QUALI SONO LE SPESE E
L'INCIDENZA FISCALE
PRIMA DI AFFRONTARE UNA COMPRAVENDITA IMMOBILIARE.
LE AGEVOLAZIONI FISCALI SULL'ACQUISO DELLA PRIMA CASA.
IVA O REGISTRO?
LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER L' ACQUISTO DELLA PRIMA ABITAZIONE
Quando si acquista la “prima casa”, si può godere di un regime fiscale agevolato che consente di pagare le imposte in misura inferiore rispetto a quelle ordinariamente dovute.
I REQUISITI PER FRUIRE DEI BENEFICI
Il primo requisito indispensabile per fruire delle agevolazioni è che l’acquisto riguardi una casa di abitazione non “di lusso”. Per verificare se un immobile è considerato di lusso, occorre far riferimento ai criteri individuati dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969).
Accertato che si acquisti un’abitazione considerata “non di lusso”, i benefici spetteranno, a prescindere dalla categoria catastale dell’immobile, solo in presenza di determinate condizioni:
l’immobile deve essere ubicato nel Comune in cui l’acquirente ha la residenza o in cui intende stabilirla entro 18 mesi dalla stipula, o nel Comune dove l’acquirente svolge la propria attività principale.
Per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, non è richiesta la condizione della residenza nel Comune di ubicazione dell’immobile acquistato con le agevolazioni prima casa.
l’acquirente, non deve essere titolare, esclusivo o in comunione con il coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l’immobile da acquistare;
non bisogna essere titolari, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale , di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione, acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa.
In presenza dei requisiti sopra elencati, l’agevolazione “prima casa” spetta anche se il bene viene acquistato da un minore non emancipato o da altre persone incapaci, quali interdetti o inabilitati.
Le condizioni di cui alle lettere b) e c) e l’impegno a stabilire la residenza, entro 18 mesi, da parte dell’acquirente che non risiede nel Comune dove è situato l’immobile che si acquista, devono essere attestate con apposita dichiarazione da inserire nell’atto di acquisto.
Se, per errore, nell’atto di compravendita, dette dichiarazioni sono state omesse, è possibile rimediare mediante uno specifico atto integrativo, redatto secondo le medesime formalità giuridiche del precedente, in cui dichiarare la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per usufruire delle agevolazioni fiscali.
Il 1° gennaio 2014 è la data a partire dalla quale cambierà la fiscalità sulle transazioni immobiliari.
Più precisamente, le modifiche derivano da un più ampio riordino normativo in materia di imposte di registro, ipotecarie e catastali (art. 26 del D.L. n. 104/2013- in G.U. 214 del 12 settembre 2013) che interessa non solo gli atti traslativi di beni immobili ma anche tutta una serie di atti non immobiliari quali, ad esempio: procure, atti di obbligo unilaterale, atti di accettazione e rinuncia all’eredità, le convenzioni matrimoniali (separazione dei beni e fondo patrimoniale) e urbanistiche, atti per i quali vi è l’obbligo di registrazione con imposta fissa (costitutivi di società e relativi ad aumenti di capitale, atti modificativi dei patti sociali), contratti di comodato, ecc.
Per vedere in che modoè cambiato il Regime fiscale delle transazioni immobiliari prima e dopo il 1° gennaio 2014
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